Il Consiglio di Stato torna ad occuparsi della questione delle modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime e lo fa in una vicenda riguardante il progetto del titolare di uno stabilimento situato lungo la fascia costiera ugentina, che aveva chiesto al Comune di Ugento di modificare la propria concessione attraverso la sostituzione di una porzione dell’area demaniale più interna e distante dalla battigia con una porzione di corrispondente estensione collocata lungo la linea di costa, passando da 50 metri a 100 metri di fronte mare. I Giudici di palazzo Spada (Sez. VII, Pres. Lipari, Est. Morgantini), con una sentenza che richiama il principio del confronto concorrenziale di matrice europea, accogliendo la tesi difensiva del legale dell’Amministrazione Avv. Antonio Quinto, hanno rigettato l’appello del concessionario, confermando la decisione di rigetto che in precedenza era già stata assunta dal TAR Lecce.
Nel provvedimento di diniego il Comune aveva evidenziato che la variazione proposta determina una modifica sostanziale del titolo concessorio che stravolge l’originario rapporto tra privato ed Autorità demaniale ed obbliga pertanto all’espletamento di una gara pubblica aperto agli operatori del settore.
Il titolare dello stabilimento aveva proposto ricorso al TAR evidenziando che l’art. 8 della legge regionale n. 17/2015 prescrive l’obbligo della gara pubblica solo per le nuove concessioni e non per le variazioni di quelle già esistenti. I Giudici leccesi avevano respinto il ricorso con una sentenza del maggio del 2022, escludendo la possibilità dell’affidamento diretto. Da qui la proposizione dell’appello al Consiglio di Stato.
Ora la decisione definitiva che chiude la vicenda, respingendo la pretesa del concessionario. Condividendo le argomentazioni dell’Avv. Quinto, il Consiglio di Stato ha evidenziato la maggiore appetibilità sul piano economico delle porzioni demaniali lungo la costa rispetto a quelle interne. Per tale motivo “la riconfigurazione dell’area in concessione deve essere valutata non in termini di quantità di superficie ma della suscettibilità della modifica ad interessare una pluralità di operatori”.
La decisione è di particolare interesse – rileva l’Avv. Quinto – perché afferma che l’obbligo di gara fissato dall’art. 8 della legge regionale n. 17/2015 si applica non soltanto alle ipotesi di nuova concessione ma a tutti i casi in cui, per effetto delle modifiche alle concessione già in essere, cambiano i valori commerciali in campo ed in termini del rapporto tra concessionario e Amministrazione, con conseguente necessità di aprire anche agli altri soggetti del mercato nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.