Il Tar Lecce, presidente Antonio Pasca, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune di Ugento al rilascio in via diretta di una nuova concessione demaniale marittima in attesa dell’espletamento di una gara pubblica.
In particolare, il Tar ha ritenuto che «l’obbligo di indire apposita procedura di gara precludeva al Comune di Ugento di rilasciare la concessione demaniale occorrente ai fini della realizzazione dello specifico progetto presentato dalla ricorrente, essendo questo rivolto a soddisfare in via immediata un interesse pretensivo di tipo particolare (inscindibilmente correlato alle esigenze della struttura ricettiva di proprietà della società ricorrente), che non è conciliabile con l’interesse pubblico alla indizione di una procedura concorsuale, essendo i relativi contenuti rimessi alle scelte discrezionali dell’Amministrazione quanto a tipologia e modalità di utilizzo del demanio».
La Sentenza ha inoltre evidenziato che «la decisione del Comune (rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Roberto De Giuseppe) di attendere l’adozione del PCC prima di assumere le decisioni del caso ai fini della indizione della procedura concorsuale in argomento risulta congrua e proporzionata rispetto alla tutela degli interessi pubblici di riferimento».
Da ultimo, il Giudice amministrativo ha sottolineato che «con specifico riferimento alla concreta vicenda in esame, assume dirimente rilevanza il fatto che l’art. 5.3. del PRC stabilisce che “La consistenza delle aree destinate a Stabilimenti Balneari non può complessivamente superare il limite massimo corrispondente al parametro di concedibilità del 40%” e che, nel PCC adottato, è stato accertato che “che la percentuale di fronte mare attualmente occupato da SB rispetto al totale della costa utile è pari a quasi il 40%”. Ne consegue che, allo stato, non vi sono spazi utili per l’attribuzione di nuove concessioni da destinare alla realizzazione di stabilimenti balneari».
La pronuncia del Tar ha un particolarissimo rilievo per numerosi Comuni in quanto: a) ribadisce la necessità di indire procedure di gara prima del rilascio di nuove concessioni demaniali marittime; b) riconosce alle Amministrazioni comunali la scelta discrezionale su tipologia e modalità di utilizzo del demanio a salvaguardia di interessi pubblici; c) riconosce che il Piano regionale delle Coste pone un limite massimo percentuale del fronte mare rispetto al totale della costa utile da destinare alla realizzazione di nuovi stabilimenti balneari.