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Burgesi: monitoraggi legittimi e a spese del gestore, TAR dà ragione al Comune di Ugento

Per il TAR di Lecce sono legittime le prescrizioni imposte dalla Regione Puglia al gestore della discarica Burgesi di Ugento al fine di garantire un più elevato controllo ambientale durante la fase di post gestione.
La vicenda trae origine da una inchiesta condotta dalla Procura di Lecce per traffico illecito di rifiuti nel 2016, nell’ambito della quale fu acquisita una relazione tecnica sullo stato della discarica Burgesi, dalla quale emerse che nell’impianto erano stati smaltiti fusti contenenti PCB. Quel procedimento si chiuse con l’archiviazione della posizione degli indagati e tuttavia, sulla base di quegli accertamenti, i Comuni di Ugento, Acquarica e Presicce, capitanati dal Sindaco di Ugento dell’epoca Massimo Lecci, attraverso l’Avv. Luigi Quinto, chiesero nel 2017 alla Regione Puglia di disporre il riesame dell’Autorizzazione della discarica al fine di incrementare il livello del monitoraggio ambientale.
L’istanza dei Comuni portò all’apertura di un procedimento culminato con l’adozione di una determina di riesame che impose al gestore e ad Arpa di incrementare la frequenza dei controlli dei parametri ambientali, nonché di ampliare il ventaglio degli inquinanti da ricercare in occasione delle analisi.
Quel provvedimento fu contestato dal gestore, che propose ricorso innanzi al giudice Amministrativo, ritenendo di non essere tenuto ad eseguire quei monitoraggi e comunque di non doversi sobbarcare il relativo onere economico.
Con sentenza pubblicata nella giornata di ieri la Prima sezione del TAR di Lecce (presidente ed estensore Ettore Manca) ha respinto il ricorso, giudicando legittime le prescrizioni imposte al gestore per garantire un più elevato controllo ambientale.
Condividendo le ragioni del Comune di Ugento, difeso in giudizio dall’Avv. Luigi Quinto, il Giudice leccese ha rilevato che “indipendentemente dalla circostanza che l’Autorità giudiziaria abbia poi concluso per l’archiviazione del richiamato procedimento penale, restano in concreto prive di confutazione da parte della difesa ricorrente le circostanze in fatto riscontrate dal CTP (e in specie la ‘presenza di PCB in tutti i campioni di percolato, con concentrazioni che variano da 3,3 a 902 ng/L. In particolare, il consulente rileva come i risultati analitici dimostrano inequivocabilmente che nella discarica sono stati a suo tempo staccati dei fusti contenenti PCB che nel tempo hanno riversato parte del loro contenuto nei rifiuti e, conseguentemente, nel percolato)”. Il TAR ha concluso affermando l’importante principio di diritto secondo cui, indipendentemente dall’assenza di una responsabilità diretta da parte del gestore, è comunque giustificata “la più rigorosa attività di controllo disposta: d’altronde le misure di prevenzione, non avendo natura sanzionatoria ed essendo invece motivate dal principio di precauzione, «gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente solo perché egli è tale, senza necessità di accertarne il dolo o la colpa”.
In conclusione: i controlli si faranno e non graveranno economicamente sulle comunità dei territori limitrofi.

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