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Disciplinato diritto di accesso per visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza

L’art. 3, c. 2 del D. lgs. 267/2000 definisce il Comune come «l’ente locale che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi».

Il Sindaco deve fare la sintesi delle norme nazionali e regionali. Deve mettere in pratica la difficile arte del comando i cui ingredienti sono: capacità di scegliere una squadra preparata e competente, autorevolezza, attitudine a gerarchizzare i pericoli, gestire lo stress e soprattutto mettere in pratica il segreto delle migliori nonne: il buonsenso.

Come un buon padre di famiglia il Sindaco deve amministrare la cosa pubblica. Amministrare vuol dire sorvegliare il buon andamento con lungimiranza. Deve fare quadrare i conti stabilendo le priorità a favore della propria comunità tra gli interessi primari e gli interessi secondari.

Per contro, però, è necessario bilanciare l’interesse generale, inteso come corpo comune, come teorizzava il filosofo Rousseau nel 1762. L’eventuale dissenso proposto da qualche cittadino sarebbe apprezzato se fosse proposto con argomentazioni costruttive.

Il Testo unico degli enti locali prevede che il Sindaco, insieme con la Giunta comunale, approvi le tariffe sui beni e sui servizi fruibili dai concittadini.

Recentemente la giunta comunale di Ugento, con delibera n. 66 del 1°.3.22, ha regolato le tariffe per la visione e/o per l’estrazione in formato digitale di immagini o fotogrammi, tenuto conto dei numerosi e doverosi adempimenti anche in materia di tutela della riservatezza, stabilendo l’importo di € 100 per ogni sito di ripresa da parte del richiedente.

Di primo acchito per qualcuno l’importo potrebbe sembrare elevato, non sicuramente però illegittimo. In termini giuridici è illegittimo qualcosa che è contro la legge, mentre in linguistica italiana è illegittimo un fatto che genera una sensazione di disvalore.

Premesso che la richiesta di accesso agli atti deve essere motivata (bisogna dimostrare un interesse diretto, concreto e attuale in riferimento al documento che si chiede), la norma sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso (legge 7.8.1990, n. 241) stabilisce sì che l’esame dei documenti sia gratuito, ma anche che il rilascio di copia sia conseguente al pagamento dei costi di produzione, oltre ai diritti di ricerca e di visura.

Mentre per fare visionare un documento cartaceo stabilmente detenuto dall’ente bisogna riservare pochi minuti, per la visione e per l’eventuale esame di immagini – con eventuale schermatura di altri soggetti ai quali bisogna garantire la riservatezza –, è necessario dedicare un tempo decisamente superiore. Del resto è lo stesso Regolamento di disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi a precisarlo (D.P.R. 12.4.2006, n. 184). Regolamento che impone che gli importi dovuti siano decisi dalle singole amministrazioni, come correttamente avvenuto.

Alda Merini ci ha insegnato che le parole possono fare male come fendenti, soprattutto quando si usano con la consapevolezza di ferire senza reali ragioni; oltre al significato bisogna conoscere la genesi, la radice e soprattutto l’uso.

Attaccare per cercare quel quid pluris inesistente per ventilare presunte azioni scorrette è da disonesti perché la sola violazione di legge non basta a inquadrare la condotta giuridica di abuso.

E allora aveva proprio ragione Piero Calamandrei: «Gli avvocati non sono né giocolieri da circo, né conferenzieri da salotto: la giustizia è una cosa seria».

 

di Pierluigi Lamolea

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