Nuova conferma sulla possibilità di edificare nell’ambito dei territori costieri, ma a condizione che il contesto sia già caratterizzato dalla presenza diffusa di edifici.
Questo il risvolto della Sentenza n. 383/2022, pubblicata lo scorso 9 marzo 2022 (Presidente e Relatore Dott. Ettore Manca), che ha accolto il ricorso promosso collettivamente da 13 privati, tutti difesi dagli Avvocati Alberto Grimaldi e Francesco Lezzi, contro la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, non costituiti in giudizio, invece, la Regione Puglia e il Comune di Ugento.
I ricorrenti sono proprietari in località Lido Marini del Comune di Ugento di un’area estesa di circa 1500 mq, tra Via Crispi e Via Pola, ricadente nella fascia di 300 metri dalla costa e ricompresa entro un territorio dichiarato di notevole interesse pubblico e avevano richiesto di poter realizzare una costruzione
Nel dicembre del 2017 si chiedeva al Comune di Ugento il rilascio di un titolo edilizio per la realizzazione di un complesso immobiliare costituito da venti piccoli appartamenti, 10 al piano terra e altri 10 al primo piano. Nel settembre 2018, la Soprintendenza comunicava al Comune di Ugento “l’improcedibilità della pratica”, chiedendo, per un verso, alla Commissione Locale per il Paesaggio “un supplemento istruttorio finalizzato alla verifica della conformità dell’intervento progettato al PPTR vigente”, e, per altro verso, alla Regione Puglia, “rilevata la portata generale del caso in esame”, di “chiarire la corretta applicazione dell’art. 90 delle NTA del PPTR in caso di sovrapposizione di vincoli relativi ai beni paesaggistici ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 42/2004”.
Nel caso in esame, secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’area interessata dall’intervento è situata all’interno di una maglia edificata in cui il numero di costruzioni presenti supera di gran lunga quello delle aree prive di fabbricati.
L’elemento di novità della vicenda è costituito dalla disapplicazione, da parte del Giudice Amministrativo, delle “Schede PAE” del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) che, interpretate letteralmente, sembrano escludere in maniera generalizzata la realizzazione di ogni nuova costruzione nella fascia costiera dei 300 metri dalla costa.
Secondo il TAR Lecce, le previsioni del citato piano paesaggistico devono essere interpretate ed applicate alla luce del principio di ragionevolezza, anche in considerazione del fatto che la disciplina sul paesaggio di livello nazionale, rispetto alla quale la regolamentazione regionale deve essere coerente, esclude dall’operatività del vincolo di inedificabilità nei 300 metri dal mare le zone densamente edificate e quindi in sostanza i centri abitati.
“Sulla questione relativa all’edificabilità nei 300 metri dalla costa, – commentano gli avvocati Grimaldi e Lezzi – il contributo offerto dalla citata Sentenza consente di ritenere ormai chiarita, quanto meno allo stato attuale, una questione che nell’ultimo quarantennio, a far data dalla Legge Regionale n. 56 del 31.05.1980, non aveva trovato una chiara ed autorevole definizione”.