Le strutture alberghiere non hanno diritto all’esenzione dalla TARSU per il periodo invernale.
Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza pubblica il 20 dicembre scorso, che ha respinto il ricorso proposto da un importante operatore turistico che contestava al Comune di Ugento di aver determinato l’importo della tassa rifiuti sull’intero periodo dell’anno pur a fronte dell’apertura dell’attività turistica nei soli mesi estivi.
Il giudici romani hanno condiviso le tesi difensive dell’Avv. Luigi Quinto, difensore del Comune, stabilendo il principio per cui “la mancata utilizzazione della struttura alberghiera per alcuni mesi dell’anno di per sé non può corrispondere alla ipotesi normativa che giustifica l’esenzione del tributo, che si configura nella sola ipotesi della obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile. Quando invece, come nel caso delle attività turistiche stagionali, la mancata utilizzazione dell’immobile è legata ad una scelta organizzativa o imprenditoriale, la tassa è dovuta nella sua interezza”.
La conseguenza della pronuncia è che, in sede di predisposizione dei regolamenti della Tariffa Rifiuti, i comuni, in applicazione del principio comunitario di necessaria proporzionalità tra produzione di rifiuti e imposta da versare, possono prevedere una tariffa per le strutture stagionali calcolata sull’intero anno a vantaggio di tutte le altre utenze. Ciò per il principio di invarianza complessiva della spesa.
E’ stata così legittimata la scelta dell’ex Sindaco di Ugento, attuale vicesindaco, Masssimo Lecci, che al fine di ridurre l’imposta rifiuti a carico dei cittadini aveva imposto il pagamento di una superiore tariffa alle decine di strutture alberghiere che sorgono sul litorale ugentino.