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Raccolta rifiuti e spazzamento, risolto il contratto d’appalto con Ecotecnica srl – AXA srl

È cessato il contratto d’appalto stipulato tra Ecotecnica srl – AXA srl e l’associazione dei Comuni del bacino A.R.O. 10/LE, composta dal Comune di Ugento, Taurisano e Presicce – Acquarica.

Con determinazione del 28 agosto 2023, il responsabile unico del procedimento ha stabilito la risoluzione anticipata del contratto avente ad oggetto “SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI AGLI URBANI, NEL TERRITORIO DEI COMUNI DELL’A.R.O. 10/LE”, stipulato il 17 dicembre 2019 presso gli uffici del Comune di Ugento (capofila) ed inizialmente con durata nove anni.

Le cause che hanno portato alla conclusione anticipata dell’affidamento dell’appalto sono da ricercarsi nel verificarsi dei presupposti e circostanze contemplate nell’art. 18 del contratto, che stabiliva la risoluzione ipso iure “qualora all’esito del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato R.G. 9689/2019 fosse acclarata con efficacia di giudicato l’irregolarità contributiva dell’ATI aggiudicataria per un periodo rilevante ai fini della procedura di gara espletata per l’affidamento del presente contratto d’appalto, la Stazione appaltante, sussistendone i presupposti, si riserva di far valere la presente clausola al fine di dichiarare risolto di diritto il contratto stesso ai sensi degli artt. 1353 e 1456 cod.civ.”.

Con nota protocollata 5441 del 24/02/2022, il Direttore Generale dell’Ager, nell’esercizio delle funzioni di commissario ad acta dell’A.R.O. 10/LE, (ai sensi dell’art. 14 bis l.r. 24/2012 e s.m.i.) rappresentava al responsabile unico del procedimento dell’A.R.O. 10/LE quanto segue: “1) con sentenza n. 511 del 25/01/2022, la Sezione V del Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso la pronuncia C.d.S. n. 4100/20 di cui in oggetto; 2) con Ordinanza delle Sezioni Unite n. 5121/22 pubblicata il 16/02/2022, la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 111 co. 8 Cost. e art. 362 cpc proposto da Ecotecnica avverso la medesima pronuncia n. 4100/2020. In virtù d quanto sopra, la sentenza n. 4100/2020 è passata in giudicato, con conseguente definitività dell’accertamento – ivi contenuto – dello stato di irregolarità contributiva dell’impresa Ecotecnica srl, per un periodo temporale che interessa anche la procedura di gara del presente ARO LE10. A tal proposito, si rileva che nel contratto d’appalto Rep. n. 1699 del 17/12/2019, all’art. 18 è contemplata la seguente clausola risolutiva espressa: “(…) Qualora all’esito del giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato (…) fosse acclarata con efficacia di giudicato l’irregolarità contributiva dell’ATI aggiudicataria per un periodo rilevante ai fini della procedura di gara espletata per l’affidamento del presente contratto di appalto, la Stazione appaltante, sussistendone i presupposti, si riserva di far valere la presente clausola al fine di dichiarare risolto il diritto il contratto stesso ai sensi degli art, 1353 e 1456 cod. civ.”. Sulla scorta di quanto precede, e preso quindi atto del rilevato passaggio in giudicato della Sentenza C. Stato, n. 4100/2020, deve ritenersi avverata la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 18 del Contratto di appalto, con conseguente risoluzione ipso iure del contratto stesso. Si invita pertanto il RUP ad adottare i provvedimenti di competenza”.

A nulla son servite le diffide inviate da Ecotecnica srl – AXA srl (due datate marzo 2022 e le altre due luglio ed agosto 2022), con cui si invitava la stazione appaltante “a non assumere alcun atto pregiudizievole delle posizioni del RTI Ecotecnica Srl – AXA Srl, non potendo trovare applicazione l’art. 18 ultimo comma del contratto di appalto, trattandosi di clausola invalida e/o inefficace e/o nulla”.

L’avveramento della clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 18 del contratto di appalto, e la conseguente risoluzione ipso iure dello stesso è stata confermata anche dall’avvocato Mario Lancieri del foro di Bari, il cui parere è stato richiesto dall’associazione dei Comuni del bacino A.R.O. 10/LE.

Resta l’obbligo per le aziende di garantire l’esecuzione del servizio nelle more e sino al completamento dell’apposito passaggio di consegne con il gestore eventualmente subentrante. Ecotecnica – AXA, entro 15 giorni, sono state invitate a presentare l’ultimo bilancio disponibile, il libro cespiti ed ogni altra documentazione contabile necessaria e/o utile al fine di consentire alla Stazione Appaltante la determinazione del valore residuo di subentro.

È stata interpellata la ditta Gial Plast, che non ha inteso accettare di subentrare nell’appalto alle condizioni tassativamente previste e si è conseguentemente dovuto procedere all’ulteriore scorrimento della graduatoria. Il concorrente successivamente collocato in graduatoria, l’ATI Sangalli – Teorema, ha manifestato la propria disponibilità al subentro nel contratto, impegnandosi a garantire il passaggio di consegne entro trenta giorni dalla formale comunicazione, da parte dell’ARO.

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