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Referendum sulla Giustizia. L’Editoriale dell’Avv. Attilio De Marco

“Secondo lei, Presidente, come voterebbe Giovanni Falcone ai referendum?” È questa la domanda da cui è partito l’Avv. Attilio De Marco nella sua analisi tecnica sui quesiti posti in vista del Referendum del 12 Giugno. L’Avvocato ha rivolto a sé stesso la domanda che è stata posta al Presidente del Tribunale di Lecce, dott. Roberto Tanisi, alcuni giorni fa durante una serata dedicata alla memoria di Giovanni Falcone nel trentesimo anniversario della strage di Capaci, a cui lui stesso ha preso parte da relatore.

D’esperienza è la carriera forense, politica e amministrativa alle spalle dell’Avvocato casaranese di cui siamo onorati di riportare l’Editoriale. Nel 2001 ha conseguito l’abilitazione alla professione forense e dal 9 Novembre 2002 risulta iscritto all’Albo degli Avvocati del Foro di Lecce. Nel 2009 è stato eletto Assessore con delega all’Ambiente ed all’Urbanistica della Città di Casarano e nel 2004, 2009, 2012, 2017 e 2020 Consigliere Comunale dello stesso Comune. Il risultato delle ultime elezioni del 2021 lo hanno visto Consigliere Provinciale.

 

“Secondo lei, Presidente, come voterebbe Giovanni Falcone ai referendum?” “Credo proprio che voterebbe NO”. Così ha risposto il Presidente del Tribunale di Lecce, dott. Roberto Tanisi, ad una domanda in una serata dedicata alla memoria di Giovanni Falcone nel trentesimo anniversario della strage di Capaci.

La mia personale analisi sul primo quesito mi trova in sintonia con l’opinione del Presidente. L’abrogazione della norma che prevede la decadenza e/o l’incandidabilità alle cariche pubbliche di coloro che hanno subito una condanna, anche se non definitiva per determinati reati non colposi, appare ai miei occhi ingiustificata. È tale, per me, in ragione del fatto che l’abrogazione della legge Severino travolgerebbe contestualmente l’automatismo della decadenza dalla carica anche per le condanne definitive, lasciando al giudice soltanto l’irrogazione, con la sentenza di condanna di una pena accessoria come l’interdizione dai pubblici uffici, la possibilità di evitare che le cariche pubbliche siano ricoperte da persone di non specchiata onestà e moralità.

 Con riferimento al quesito n.2 e la limitazione dell’applicazione della misura cautelare, pur avvertendo l’allarmante e concreto problema di un eccessivo uso della carcerazione preventiva, ritengo che l’intervento sull’ultimo inciso del comma 1 lettera C dell’art 274 c.p.p. sia però formulato male. Penso che ciò crei il pericolo concreto che, per alcuni reati che destano grave allarme sociale, non possa trovare applicazione alcuna misura cautelare, neanche la meno afflittiva, perdendo di fatto lo strumento che consente di scongiurare la reiterazione del reato. Il paradosso maggiore è quello che vede il reato di stalking, tra quelli per i quali le misure cautelari non potranno essere applicate in caso di vittoria del SI, con la conseguenza che gli atti persecutori messi in essere dal reo continuino.

 Sono convinto, invece, che si farebbe un passo avanti verso la parità tra accusa e difesa se si limitasse ulteriormente il passaggio dalla magistratura requirente a quella giudicante e viceversa. Ritengo infondate le giustificazioni del fronte del NO su questo punto: ragioni che rimangono ancorate quasi esclusivamente alla bassa percentuale di spostamenti tra le due posizioni. Non può, a mio avviso, nemmeno bastare l’argomentazione circa il dovere del pubblico ministero di “raccogliere” prove anche a favore dell’indagato e chiedere l’assoluzione dell’imputato anche quando la prova certa della penale responsabilità non si sia raggiunta.

 Che l’operato di un magistrato sia oggetto di giudizio anche da parte del mondo esterno alla magistratura la ritengo una previsione altamente democratica ed in coerenza con i principi posti a fondamento dell’azione degli avvocati e di tutti gli operatori del diritto. Auspico che il quarto quesito veda la vittoria del SI, anche in ragione della certezza che ogni magistrato serio non avrà nulla in contrario a sottoporsi al giudizio degli avvocati e del mondo accademico. L’autoreferenzialità non giova neanche ai magistrati ed il testo sulla riforma della Giustizia non spiegherebbe effetti analoghi a quelli voluti dai promotori referendari, poiché la riforma prevede si l’estensione del giudizio agli avvocati, ma è una norma di delega e non di applicazione diretta.

 L’ultimo quesito, per quanto possa costituire un piccolo passo avanti nella lotta alla politicizzazione della magistratura, sarebbe a breve superato dall’ art 33 della riforma Cartabia.

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